LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PARMA Sezione 1 riunita con l'intervento dei signori: Cavani Italo, Presidente; Volpi Marco Albino, relatore; Rocca Giovanni, giudice; ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 458/2016 depositato il 10 novembre 2016; Avverso diniego rimborso IRES-Altro 2012; avverso diniego rimborso IRES-Altro 2013; avverso diniego rimborso IRES-Altro 2014; Contro Agenzia Entrate Direzione provinciale Parma; proposto dal ricorrente: Societa' Italiana Costruzioni Tecnologiche S.r.l. viale Monastir km 7,900 - 09028 Sestu (CA), difeso da: Zambello Giuseppe, viale Tanara, 3 - 43121 Parma. Premesso che questo Collegio ritiene che la questione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa ricorrente per contrasto tra l'art. 14 del decreto legislativo n. 23/2011, che prevede la deducibilita' parziale al 20% dell'IMU dal reddito rilevante ai fini IRES/IRPEF, con l'art. 53 Cost. sia rilevante e non manifestamente infondata; Quanto alla sommaria delibazione di fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, questo Collegio ritiene che l'eccezione non sia manifestamente infondata; Infatti, la parziale indeducibilita' dell'IMU dalla base imponibile ai fini IRES/IRPEF confligge, con tutta evidenza, con il principio di capacita' contributiva espresso dall'art. 53 Cost. atteso che l'IRES/IRPEF finisce per gravare, non gia' su di un reddito netto e realmente indicativo della capacita' contributiva, bensi' su di un reddito lordo e fittiziamente attribuito al contribuente, per effetto della mancata deduzione dell'IMU gia' versata; la forfetizzazione di costi «puo' essere uno strumento per consentire al fisco e al contribuente di accertarli con maggiore correttezza e facilita', nel rispetto del principio di certezza del diritto», ma «non consente al legislatore di allontanarsi in misura rilevante dalla realta' reddituale»; la parziale deduzione dall'imponibile IRES/IRPEF del 20% dell'IMU pagata, introdotta dal legislatore con l'art. 14 del decreto legislativo n. 23/2011 al fine di evitare le censure di illegittimita' costituzionale, «non fondandosi su alcun collegamento aritmetico o logico, diretto o indiretto, sia pur vago, fra deduzione forfetaria e deduzione analitica» non vale a dissipare i dubbi di legittimita' costituzionale «ma anzi fa cadere in sospetto di incostituzionalita' anche la norma sopravvenuta», in quanto il forfait operato dal legislatore «pare arbitrario, mancando qualsiasi collegamento con la realta' che si vuole forfetizzare»; la rilevanza della sollevata questione di legittimita' costituzionale appare evidente atteso che la decisione della presente controversia non puo' prescindere dall'applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 23/2011;