LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PARMA 
                              Sezione 1 
 
    riunita con l'intervento dei signori: 
        Cavani Italo, Presidente; 
        Volpi Marco Albino, relatore; 
        Rocca Giovanni, giudice; 
    ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso   n.   458/2016
depositato il 10 novembre 2016; 
    Avverso  diniego  rimborso  IRES-Altro  2012;   avverso   diniego
rimborso IRES-Altro 2013; avverso diniego rimborso IRES-Altro 2014; 
    Contro Agenzia Entrate Direzione provinciale Parma; 
    proposto   dal   ricorrente:   Societa'   Italiana    Costruzioni
Tecnologiche S.r.l. viale Monastir  km  7,900  -  09028  Sestu  (CA),
difeso da: Zambello Giuseppe, viale Tanara, 3 - 43121 Parma. 
    Premesso  che  questo  Collegio  ritiene  che  la  questione   di
illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa  ricorrente  per
contrasto tra l'art. 14  del  decreto  legislativo  n.  23/2011,  che
prevede  la  deducibilita'  parziale  al  20%  dell'IMU  dal  reddito
rilevante ai fini IRES/IRPEF, con l'art. 53 Cost. sia rilevante e non
manifestamente infondata; 
    Quanto alla sommaria delibazione di fondatezza della questione di
legittimita' costituzionale, questo Collegio ritiene che  l'eccezione
non sia manifestamente infondata; 
    Infatti,  la  parziale  indeducibilita'   dell'IMU   dalla   base
imponibile ai fini IRES/IRPEF confligge, con tutta evidenza,  con  il
principio di  capacita'  contributiva  espresso  dall'art.  53  Cost.
atteso che l'IRES/IRPEF finisce  per  gravare,  non  gia'  su  di  un
reddito netto e realmente indicativo  della  capacita'  contributiva,
bensi'  su  di  un  reddito  lordo  e  fittiziamente  attribuito   al
contribuente, per  effetto  della  mancata  deduzione  dell'IMU  gia'
versata; 
    la forfetizzazione  di  costi  «puo'  essere  uno  strumento  per
consentire al fisco e al  contribuente  di  accertarli  con  maggiore
correttezza e facilita', nel rispetto del principio di  certezza  del
diritto», ma «non consente al legislatore di allontanarsi  in  misura
rilevante dalla realta' reddituale»; 
    la parziale deduzione dall'imponibile IRES/IRPEF del 20% dell'IMU
pagata,  introdotta  dal  legislatore  con  l'art.  14  del   decreto
legislativo  n.  23/2011  al  fine   di   evitare   le   censure   di
illegittimita' costituzionale, «non fondandosi su alcun  collegamento
aritmetico o logico, diretto o indiretto, sia pur vago, fra deduzione
forfetaria e deduzione analitica» non vale a  dissipare  i  dubbi  di
legittimita'  costituzionale  «ma  anzi  fa  cadere  in  sospetto  di
incostituzionalita'  anche  la  norma  sopravvenuta»,  in  quanto  il
forfait operato dal legislatore «pare arbitrario, mancando  qualsiasi
collegamento con la realta' che si vuole forfetizzare»; 
    la  rilevanza   della   sollevata   questione   di   legittimita'
costituzionale appare evidente atteso che la decisione della presente
controversia non puo' prescindere dall'applicazione dell'art. 14  del
decreto legislativo n. 23/2011;